lunedì 28 maggio 2012

La Cassazione: “deserto probatorio e sommarietà valutativa” nella condanna in secondo grado del prefetto De Gennaro per i fatti della caserma Diaz a Genova, comunque "inqualificabili"


Una scena del film di Vicari che ha ricostruito i fatti della Diaz

ROMA - Una sentenza "scandita da sommarieta' valutativa e da palesi lacune della motivazione". Cosi' la Cassazione definisce la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Genova nei confronti dell'ex Capo della Polizia, Gianni De Gennaro, per istigazione alla falsa testimonianza sui fatti della scuola Diaz. 
La Suprema Corte, che ha annullato senza rinvio la sentenza dei giudici di secondo grado "perche' i fatti non sussistono", parla nelle motivazioni rese note oggi di "palesi errori di diritto". I giudici del 'Palazzaccio', con la sentenza n.20656 depositata oggi, rilevano che le "radicali lacune" della pronuncia di condanna impugnata "appaiono ancora piu' censurabili quando si osservi che la decisione di appello, modificando gli esiti di proscioglimento del precedente giudizio di merito (De Gennaro, che aveva scelto il giudizio abbreviato, era stato assolto dal gip, ndr), avrebbe dovuto caratterizzarsi per una motivazione di particolare ricchezza e forza persuasiva di cui appare priva". Un "deserto probatorio".
Contro l'ex Capo della Polizia, Gianni De Gennaro, "non si e' acquisita alcuna prova o indizio di un 'coinvolgimento' decisionale di qualsiasi sorta nell'operazione Diaz". Lo scrive la sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perche' il 22 novembre scorso, ha annullato senza rinvio "perche' i fatti non sussistono" la sentenza di condanna a un anno e 4 mesi pronunciata dalla Corte d'appello di Genova nei confronti di De Gennaro, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, accusato di istigazione alla falsa testimonianza sui fatti avvenuti alla scuola Diaz durante il G8 del 2001. "Rimangono obliterati nell'apprezzamento della posizione del dott. De Gennaro - si legge nella sentenza n.20656 - prima ancora che la concreta prova di un'effettiva condotta istigatrice" alla falsa testimonianza dell'ex questore del capoluogo ligure Francesco Colucci, "il movente della condotta istigatrice e la stessa rilevanza processuale del supposto falso". La contestazione rivolta all'allora Capo della Polizia si mostra, osserva la Suprema Corte, "di agevole e rapida soluzione di segno liberatorio per la manifesta segnalata labilita' delle fonti probatorie valorizzate dall'accusa".
"Assenza di seri elementi di prova" viene rilevata dai giudici di piazza Cavour anche per la posizione di Spartaco Mortola, ex dirigente della Digos di Genova, accusato di istigazione alla falsa testimonianza ed assolto dalla Cassazione, come De Gennaro, nel novembre scorso
"Inqualificabili violenze" sono state comunque compiute sugli occupanti della scuola Diaz/Pertini di Genova, durante il G8 del 2001. Lo sottolinea la Cassazione nella stessa sentenza. Quella di secondo grado, scrivono i giudici di piazza Cavour, "pone confusamente in relazione la vicenda" della falsa testimonianza "ad una questione di immagine compromessa della Polizia, che, essendosi tradotta in un grave insuccesso (per le inqualificabili violenze compiute sugli occupanti della scuola Pertini), avrebbe indotto l'allora Capo della Polizia De Gennaro a prendere ogni distanza possibile dall'operazione e altresi' a persuadere o esortare il Colucci a modificare le anteriori sue dichiarazioni sulla vicenda". Il processo principale sui fatti della Diaz, che vede imputate 25 persone tra funzionari e agenti di polizia, iniziera' in Cassazione l'11 giugno. .

Nessun commento: