ROMA - L'Europa unita, anche nella sanità. Questo il principio che sta alla base della direttiva approvata nel 2011 dal Parlamento di Strasburgo che diverrà operativa nella settimana tra il 25 ottobre e il 4 novembre: le persone bisognose di cure potranno richiedere, tramite il proprio Paese di residenza, assistenza sanitaria a un qualunque Stato membro dell’Unione europea, soprattutto nei casi di estrema necessità.
Dunque, laddove il proprio Paese di residenza non riesca a soddisfare specifiche richieste di cura, ad esempio per mancanza di strutture, di macchinari adeguati, o per la presenza di lunghe liste d’attesa che possano mettere a repentaglio la salute delle persone ci pensa la direttiva: oltre a offrire migliore qualità e tempestività delle cure, garantisce la libera circolazione delle persone. Può capitare, infatti, che per motivi geografici la struttura sanitaria più vicina e idonea al trattamento di una malattia si trovi al di là del confine in cui il cittadino risiede. O ancore, assicura ai pazienti maggiore vicinanza alla famiglia. È il caso delle persone che decidono di curarsi nel Paese dell’Unione dove vivono i familiari. E inoltre consente di accedere a nuovi metodi di cura.
No alle cure “a lungo termine” Ci saranno casi in cui la direttiva non troverà applicazione. Ciò accadrà quando, ad esempio, ci sarà bisogno di assistenza “a lungo termine”: anziani con particolari disturbi, persone con gravi disabilità che necessitano di cure continue per svolgere le normali attività quotidiane. In queste circostanze i costi dell’assistenza sanitaria diventerebbero troppo alti sia per la struttura (case di cura, istituti di residenza assistita) del Paese di cura, sia per il Paese di residenza dell’ammalato, ovvero quello che dovrebbe farsi carico delle spese di soggiorno e di trattamento del paziente.
Esclusi vaccinazioni e trapianti Oltre che per le “cure a lungo termine”, l’assistenza sanitaria transfrontaliera non sarà prevista per il trapianto di organi e per i programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, promosse da un singolo Stato per proteggere la salute della popolazione presente sul territorio.
Costi e rimborsi Se una persona deciderà di curarsi in uno Stato dell’Unione europea, sarà il sistema sanitario del proprio Paese di residenza a coprire le spese relative, ad esempio, al viaggio e all'alloggio, alle visite mediche e specialistiche, al ricovero, all'acquisto di farmaci e dispositivi medici (tutori, protesi). Questo a patto che le cure e i trattamenti avvengano in una struttura pubblica o si svolgano online, attraverso assistenza medica telematica. Nel caso in cui il paziente si rivolga invece a una struttura privata, le spese saranno a suo carico. A decidere sulle modalità e sul tipo di rimborso da offrire ai cittadini saranno i singoli Paesi, in base a leggi fissate a livello nazionale. La direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera stabilisce solo alcune regole di massima, che escludono ad esempio i rimborsi per i cosiddetti “servizi di assistenza a lungo termine” e per le cure rilasciate da strutture private. L’obiettivo è infatti quello di controllare le spese evitando, per quanto possibile, spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.
Le questioni etiche La direttiva europea non interferirà sulle scelte etiche dei singoli Stati e dei loro operatori sanitari quali medici e farmacisti. Pertanto, se lo Stato prescelto per le cure consiglierà ad esempio l’assunzione di un medicinale che nel Paese di residenza è soggetto a obiezione di coscienza (in Italia la pillola abortiva RU486 e la pillola del giorno dopo), nulla vieterà al medico curante, al farmacista e alla struttura sanitaria di astenersi dalla prescrizione, dalla vendita e dalla somministrazione del farmaco. La regola varrà anche per quelle cure e quei farmaci ritenuti, dal Paese di residenza, “a rischio” per la salute delle persone. Anche in questi casi sarà il medico curante e il farmacista a valutare i singoli casi al fine di tutelare la salute pubblica.
No alle cure “a lungo termine” Ci saranno casi in cui la direttiva non troverà applicazione. Ciò accadrà quando, ad esempio, ci sarà bisogno di assistenza “a lungo termine”: anziani con particolari disturbi, persone con gravi disabilità che necessitano di cure continue per svolgere le normali attività quotidiane. In queste circostanze i costi dell’assistenza sanitaria diventerebbero troppo alti sia per la struttura (case di cura, istituti di residenza assistita) del Paese di cura, sia per il Paese di residenza dell’ammalato, ovvero quello che dovrebbe farsi carico delle spese di soggiorno e di trattamento del paziente.
Esclusi vaccinazioni e trapianti Oltre che per le “cure a lungo termine”, l’assistenza sanitaria transfrontaliera non sarà prevista per il trapianto di organi e per i programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, promosse da un singolo Stato per proteggere la salute della popolazione presente sul territorio.
Costi e rimborsi Se una persona deciderà di curarsi in uno Stato dell’Unione europea, sarà il sistema sanitario del proprio Paese di residenza a coprire le spese relative, ad esempio, al viaggio e all'alloggio, alle visite mediche e specialistiche, al ricovero, all'acquisto di farmaci e dispositivi medici (tutori, protesi). Questo a patto che le cure e i trattamenti avvengano in una struttura pubblica o si svolgano online, attraverso assistenza medica telematica. Nel caso in cui il paziente si rivolga invece a una struttura privata, le spese saranno a suo carico. A decidere sulle modalità e sul tipo di rimborso da offrire ai cittadini saranno i singoli Paesi, in base a leggi fissate a livello nazionale. La direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera stabilisce solo alcune regole di massima, che escludono ad esempio i rimborsi per i cosiddetti “servizi di assistenza a lungo termine” e per le cure rilasciate da strutture private. L’obiettivo è infatti quello di controllare le spese evitando, per quanto possibile, spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.
Le questioni etiche La direttiva europea non interferirà sulle scelte etiche dei singoli Stati e dei loro operatori sanitari quali medici e farmacisti. Pertanto, se lo Stato prescelto per le cure consiglierà ad esempio l’assunzione di un medicinale che nel Paese di residenza è soggetto a obiezione di coscienza (in Italia la pillola abortiva RU486 e la pillola del giorno dopo), nulla vieterà al medico curante, al farmacista e alla struttura sanitaria di astenersi dalla prescrizione, dalla vendita e dalla somministrazione del farmaco. La regola varrà anche per quelle cure e quei farmaci ritenuti, dal Paese di residenza, “a rischio” per la salute delle persone. Anche in questi casi sarà il medico curante e il farmacista a valutare i singoli casi al fine di tutelare la salute pubblica.
Nessun commento:
Posta un commento