ROMA, 28 maggio - Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che conferma il proscioglimetno di Silvio Berlusconi dall'accusa di prostituzione minorile e concussione aggravata nel processo Ruby. Sono "affidabili", si legge, gli "elementi probatori" che escludono che Berlusconi fosse consapevole che Ruby era minorenne. Per la Cassazione, inoltre, i rapporti di Fede e Mora con Berlusconi erano "motivati da opportunità di ritorno economico". Ad avviso dei Supremi giudici, correttamente, la Corte di Appello ha ritenuto, tra gli elementi "esclusivi della consapevolezza da parte dell'imputato della minore età" di Ruby, "l'aspetto fisico" della ragazza marocchina e il suo "modo di comportarsi" che "non tradivano minimamente la sua età effettiva". Inoltre, Ruby aveva "l'abitudine a fornire false generalità" e ad attribuirsi una età "di volta in volta diversa, dai 19 ai 27 anni". Agli amici aveva detto di "avere sempre taciuto" la sua minore età a Berlusconi.
"Accertato l'interesse personale e utilitaristico di Emilio Fede ad alimentare e preservare il sistema delle disinvolte serate di Arcore", con "motivazione immune da vizi", la Corte di Appello - afferma la Cassazione - ha ritenuto che "nulla accreditava l'ipotesi accusatori secondo cui Fede, in contrasto con i propri interessi, avrebbe rivelato a Berlusconi la minore età" di Ruby. Farlo avrebbe "messo a rischio, almeno in astratto, la partecipazione di Ruby alle serate che Fede tramite Mora promuoveva e incentivava".
La Cassazione ricorda poi che dalle intercettazione tra Fede e Lele Mora "entrambi sovente presenti alle serate di Arcore e direttamente interessati alle stesse", era emerso che "i due, allegando le gravi difficoltà economiche in cui versava Mora eagendo in sinergia tra loro, avevano convinto il facoltoso amico ad erogare al predetto una notevole somma di denaro; parte non trascurabile di questa era stata, però, girata, a beneficio proprio di Fede che l'aveva pretesa quale prezzo della sua mediazione".
Ad avviso della Suprema Corte la consapevolezza di Berlusconi della minore età di Ruby, e dunque la fondatezza dell'accusa di prostituzione minorile, non può essere provata dalla "massima di comune esperienza" in base alla quale gli "stretti rapporti anche di ammirazione che intercorrevano tra Fede e l'imputato, secondo la normale logica che presiede alle vicende umane, avrebbero certamente indotto Fede a informare l'amico Berlusconi" della minore età di Ruby, "un dato di indubbia importanza e delicatezza".
Il "concetto di normale logica che presiede il corso delle vicende umane" è "totalmente privo della benché minima consistenza" nel caso del rapporto tra Fede e Berlusconi - affermano gli ermellini - dal momento che è "erroneo il presupposto della stretta e disinteressata amicizia che legava Fede a Berlusconi".
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